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97379220581 CODICE IBAN: IT07 H076 0114 8000 0006 9225 381 Codice BIC/SWIFT: BPPIITRRXXX CIN ABI CAB N.CONTO

H 07601 14800 000069225381

 

Scarica lo statuto in formato PDF

 

Cav. Walter Luigi Testa PRESIDENTE
Salvatore Salvia VICE PRESIDENTE
Claudio Esposito TESORIERE /CONSIGLIO DIRETTIVO
Natale Siciliano
SEGRETARIO /CONSIGLIO DIRETTIVO
Giampiero De Stefano CONSIGLIO DIRETTIVO
Marco Morfeo CONSIGLIO DIRETTIVO
Cav. Walter Luigi Testa SOCIO FONDATORE
Giancarlo Venditti SOCIO FONDATORE
Mario Tersigni SOCIO FONDATORE
Mario Carnevale SOCIO FONDATORE
Roberto Cofrani SOCIO FONDATORE
Danilo Cruciani SOCIO FONDATORE
Fabio Capraro SOCIO FONDATORE
Patrich Testa SOCIO FONDATORE
Michele Capoccetta SOCIO FONDATORE
Maurizio Gerace SOCIO FONDATORE
Edoardo Lustri SOCIO FONDATORE
Ettore Benedetti SOCIO FONDATORE
Francesco Cerrato SOCIO FONDATORE
Proietti Luca SOCIO ONORARIO
Paolo Poletti SOCIO ONORARIO
Luciano Luciani SOCIO ONORARIO
Raffaele Dalessandro SOCIO ONORARIO

 

 

1. COSTITUZIONE:

1.1.- È costituita l'"associazione "YELLOW FIRE gi.di.effe.motoclubOnlus", organizzazione non lucrativa d’utilità sociale".


 

2. SEDE:

2.1. L'associazione ha sede in Roma Via Batteria di Porta Furba, 34.


 

3. OGGETTO E SCOPO:

3-1. L'associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

3-2. Lo scopo è quello di raccogliere fondi attraverso l’organizzazione di motoraduni e di tutte quelle manifestazioni connesse (concerti, spettacoli, giochi, ecc.) con l’esclusivo intento di destinare quanto raccolto in opere di beneficenza a favore di enti ospedalieri, orfanotrofi, orfani di militari del Corpo.

3-3. Promozione ed organizzazione d’attività didattiche per la sicurezza, educazione e circolazione stradale, educazione civica, tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente di comune accordo con istituti scolastici statali od equiparati ove sussistano realtà particolarmente difficili.

3-4. L'Associazione, per mezzo dei propri legali rappresentanti, potrà compiere occasionalmente tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari o immobiliari che siano ritenute necessarie od utili per il conseguimento dei propri fini.

3-5. L'associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle a esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura e quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.


 

4. PATRIMONIO ED ENTRATE DELL'ASSOCIAZIONE:

4-1. Il patrimonio dell'associazione è costituito dalle quote associative annuali, da eventuali beni mobili e immobili che perverranno all'associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche.

4-2. Il fondo di dotazione iniziale dell'associazione è costituito dai versamenti effettuati dai fondatori, nella complessiva misura di € 70,00.

4-3. Per l'adempimento dei suoi compiti, l’associazione dispone delle seguenti entrate:

  1. versamenti effettuati dai Soci Fondatori, ulteriori versamenti effettuati dagli stessi e da quelli effettuati da tutti coloro che aderiscono all'associazione;
  2. redditi derivanti dal suo patrimonio;
  3. quote associative annuali;
  4. introiti realizzati nello svolgimento della sua attività.

4-4. Il consiglio direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi all'atto dell'adesione all'associazione da parte di chi intende aderire all'associazione.

4-5. L'adesione all'associazione non comporta obblighi di finanziamento o d’esborso ulteriori rispetto al versamento originario. In ogni caso è facoltà degli aderenti all'associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari.

4-6. I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo il versamento minimo come sopra determinato, e sono comunque a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'associazione, né in caso di morte, d’estinzione, di recesso o d’esclusione dall'associazione, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all’associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.

4-7. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.


5. ASSOCIATI:

5-1. L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

5-2. Possono far parte dell'Associazione tutte le persone fisiche, in servizio o in congedo, appartenenti al Corpo della Guardia di Finanza.

5-3. I soci si distinguono nelle seguenti categorie:

  1. Soci Fondatori, coloro che hanno partecipato formalmente all'atto costitutivo dell'Associazione;
  2. Soci Onorari, tutti coloro che hanno contribuito o possono contribuire al perseguimento dello scopo dell'Associazione, mediante nomina del Consiglio Direttivo;
  3. Soci Ordinari tutti coloro che, non rientrando in nessuna delle altre sopra indicate categorie d'associati, sono stati ammessi a far parte dell'Associazione successivamente alla sua costituzione.
  4. Soci Ordinari al seguito tutti coloro non appartenenti al Corpo che annualmente versano regolarmente la quota d’iscrizione.

Fermo restando che queste persone fisiche:

  1. Devono avere essenzialmente come referente un militare appartenente al Corpo;
  2. Non hanno diritto al voto e, di conseguenza, non sono eleggibili.
  3. Soci Sostenitori tutte le persone fisiche e/o Enti che, con contributi volontari e facoltativi, sostengono l'Associazione. Non hanno diritto al voto e, di conseguenza, non sono eleggibili.

5-4. Nel caso in cui l'iscritto non fosse una persona fisica, ma un Club od una società od un'associazione od un qualsivoglia altro ente (soggetti non persone fisiche che nel seguito del presente statuto saranno fra loro cumulativamente indicati come Enti Associati) tutti i diritti e gli obblighi di iscritto, ivi inclusi quelli espressamente indicati dal presente statuto spetteranno esclusivamente a ciascuno di detti Enti Associati che potrà esercitarli esclusivamente a mezzo dei propri legali rappresentanti muniti dei necessari poteri; pertanto, detti diritti ed obblighi non si trasmetteranno in alcun modo ai singoli membri degli Enti Associati stessi, fermo restando che i singoli membri, qualora abbiano i requisiti previsti dal presente statuto potranno, su loro richiesta, essere ammessi, in proprio, a far parte dell'Associazione.


6. AMMISSIONE DEGLI ASSOCIATI:

6-1. Per entrare a far parte dell'Associazione, quindi acquisire la qualifica di "Socio Ordinario" e "Socio Ordinario a Seguito", è necessario rivolgere apposita domanda al Consiglio Direttivo.

6-2. Il Consiglio Direttivo, valutata la richiesta, comunica per iscritto l'esito della stessa.

6-3. Entro quindici giorni dalla comunicazione dell'ammissione da parte del Consiglio Direttivo, il nuovo iscritto dovrà provvedere al versamento della quota associativa annuale per intero.

6-4. Per il rinnovo dell'iscrizione, la quota dovrà essere versata per intero entro e non oltre il 31 gennaio dell'anno in corso.

6-5. Il Consiglio Direttivo si riserva la facoltà di respingere per validi e comprovati motivi la domanda d'iscrizione, dandone comunicazione per iscritto all'interessato.

 


 

7. DIRITTO DEGLI ASSOCIATI:

7-1. L'Associazione riconosce e garantisce l'uniformità del rapporto associativo e delle modalità associative volte agarantire l’effettività del rapporto, escludendo la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

7-2. I Soci Fondatori ed i Soci Ordinari hanno diritto a:

  1. partecipare a tutte le manifestazioni organizzate dall'Associazione nel rispetto rigoroso degli appositi regolamenti che,di volta in volta,verranno redatti dal Consiglio Direttivo per la migliore gestione e riuscita delle manifestazioni stesse;
  2. chiedere l’iscrizione quali Soci Ordinari al Seguito di persone fisiche non appartenenti al Corpo garantendo per la loro integrità morale e rispondendo in prima persona del loro operato durante le manifestazioni.

7-3. I Soci Sostenitori hanno diritto a:

  1. distinguersi come facenti parte dell’Associazione;
  2. partecipare a tutte le manifestazioni organizzate dall’Associazione nel rispetto rigoroso degli appositi regolamenti che, di volta in volta, verranno redatti dal Consiglio Direttivo per la migliore gestione e riuscita delle manifestazioni stesse;

7-4. I Soci Ordinari al seguito e Onorari hanno diritto a:

    1. distinguersi come facenti parte dell’Associazione;
    2. chiedere l’iscrizione quali soci ordinari al seguito di persone fisiche non appartenenti al Corpo garantendo per la loro integrità morale e rispondendo in prima persona del loro operato durante le manifestazioni.

 


8. OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI:

8-1. Gli iscritti hanno l'obbligo di:

    1. versare puntualmente la quota associativa annuale stabilita dal consiglio direttivo;
    2. partecipare attivamente alla vita dell'Associazione, prestando, a titolo completamente gratuito, la loro fattiva collaborazione per la migliore riuscita delle iniziative dell'Associazione;
    3. osservare il presente statuto, ed i regolamenti tutti dell'Associazione;
    4. non perseguire scopi contrari al presente statuto;
    5. non svolgere attività che possano creare turbative o danni all'Associazione;
    6. ogni associato resta pieno ed unico responsabile delle proprie iniziative e/o azioni ancorché assunte e/o compiute nell'ambito delle attività dell'Associazione, salvo che abbia agito in conformità ad apposite istruzioni dell’Associazione stessa.
    7. Resta in ogni caso libera ed impregiudicata ogni eventuale azione che il Consiglio Direttivo voglia intraprendere a tutela dei propri interessi.

9. PERDITA DELLE QUALITA' D'ISCRITTO:

9-1. La qualità d'iscritto si perde:

    1. per recesso volontario dall'Associazione;
    2. per esclusione.

 

10. RECESSO VOLONTARIO DELL'ISCRITTO:

10-1. Ogni iscritto può recedere in qualsiasi momento dall'Associazione, previa comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

10-2. Il recesso ha effetto nel momento in cui la relativa azione comunicazione perviene al Consiglio Direttivo. Nel caso in cui il recedente ricopra una carica nell'ambito dell'Associazione, il recesso non avrà effetto fino a quando non sia compiuta la procedura prevista dal presente statuto per la sua sostituzione.

10-3. L'iscritto non ha diritto in nessun caso alla restituzione della quota associativa e/o dei contributi straordinari versati, né ad alcun'altra somma o prestazione da parte dell'Associazione.

 


 

11. ESCLUSIONE DELL'ASSOCIATO:

11-1. Ogni iscritto può essere escluso dall'Associazione con apposita delibera presa dal Consiglio Direttivo, a maggioranza dei votanti, qualora ricorra almeno una delle seguenti cause d'esclusione:

  1. manchi di versare la quota associativa annuale;
  2. perda i requisiti che gli hanno consentito di entrare a far parte ne dell' Associazione;
  3. venga meno anche ad uno solo degli obblighi previsti dall'art. 8.1) del presente statuto. Dell'avvenuta esclusione dovrà essere data apposita comunicazione motivata all'interessato;
  4. sia causa di almeno tre sinistri stradali nel corso delle manifestazioni organizzate, nell'arco della sua appartenenza all' Associazione.

11-2. L'iscritto escluso, non appena a conoscenza dell'avvenuta esclusione, deve restituire immediatamente la tessera personale d’iscrizione e deve immediatamente cessare di fare direttamente o indirettamente uso del nome dell'Associazione.


12. ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE:

Sono organi dell'associazione:

  1. l'assemblea degli aderenti all'Associazione;
  2. il presidente del consiglio direttivo;
  3. il consiglio direttivo;
  4. il tesoriere;
  5. il collegio dei revisori dei conti.

13. ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI:

13-1. Partecipazione all'Assemblea

L'Assemblea dei soci indicata nel seguito anche come Assemblea, è l'organo Sovrano dell'Associazione ed è costituita da tutti i soci iscritti in regola con il pagamento della quota di partecipazione.

  1. Hanno diritto di partecipare all'Assemblea sia ordinaria che straordinaria tutti i soci: Fondatori, Ordinari, Ordinari a Seguito, Onorari, Sostenitori.
  2. Hanno diritto di voto solo i Soci Fondatori ed i Soci Ordinari.
  3. L'Assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno entro e non oltre il 30 aprile per l'approvazione del bilancio dell'anno precedente,per l'eventuale rinnovo di cariche sociali e per presentare il bilancio preventivo dell'anno in corso.
  4. L'Assemblea può inoltre essere convocata tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria:
  5. per decisione del Consiglio Direttivo;
  6. su richiesta,indirizzata al Presidente del Consiglio Direttivo di almeno un terzo dei soci Fondatori e/o Ordinari.

13-2. Convocazione dell'Assemblea Le Assemblee ordinaria e le straordinarie sono convocate, con preavviso di almeno otto giorni mediante invito a tutti i soci a cura della presidenza e del Consiglio Direttivo; in casi di urgenza il termine di preavviso può essere ridotto a 5 giorni . E' valida la convocazione con avviso affisso presso la sede dell'Associazione e/o sedi distaccate, per almeno 30, giorni. Dell'affissione si redige apposito verbale da parte del Consiglio Direttivo.

13-3. Costituzione e deliberazioni dell'Assemblea

  1. L'Assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione con la presenza di almeno la metа più uno dei soci aventi diritto al voto.
  2. L'Assemblea ordinaria di seconda convocazione delibera validamente qualunque sia il numero dei soci intervenuti.
  3. L'Assemblea riunita in sede straordinaria è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione con presenza di almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto.
  4. E' ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio; è vietato il cumulo delle deleghe in numero superiore a quattro, e non sono ammessi voti per corrispondenza.
  5. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente e, in mancanza anche di quest’ultimo, dal Segretario.
  6. Il Presidente del Consiglio Direttivo ha inoltre la facoltа, quando lo ritenga opportuno, di chiamare un notaio per redigere il verbale dell'Assemblea, fungendo questi da Segretario.
  7. Le deliberazioni prese a maggioranza sono vincolanti anche per la minoranza, salvo il diritto di recesso dei singoli soci.

13-4. Forma di votazione dell'Assemblea

  1. L'Assemblea vota normalmente per alzata di mano.
  2. Per argomenti di particolare importanza, su decisione del Presidente del Consiglio Direttivo, la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto, ed in questo caso il Presidente del Consiglio Direttivo può scegliere due scrutatori fra i presenti.

13-5. Compiti dell'Assemblea

All'Assemblea spettano i seguenti compiti:

    1. in sede ordinaria:
    2. discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;
    3. deliberare sulle direttive d'ordine generale dell'Associazione sull'attivitа da essa svolta e da svolgere nei vari settori di sua competenza;
    4. deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo;
    5. in sede straordinaria:
    6. deliberare sullo scioglimento dell'Associazione;
    7. deliberare sulle proposte di modifiche dello statuto;
    8. deliberare sul trasferimento della sede dell'Associazione;
    9. deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

 


 

14. IL PRESIDENTE:

II Presidente dell'Associazione è il legale rappresentante della stessa, ad ogni effetto di legge, avanti tutti i terzi ed in firma in rappresentanza dell'Associazione medesima.

14-2. Il Presidente dell'Associazione viene nominato per la prima volta dai Soci Fondatori e menzionato nell'atto costitutivo, ed in seguito in seno ai membri del Consiglio Direttivo.

14-3. Può essere eletto Presidente dell'Associazione qualsiasi iscritto appartenente al Corpo della Guardia di Finanza.

14-4. Il Presidente resta in carica per 10 (dieci) anni ed è rieleggibile.

14-5. Qualora, nel corso del suo mandato, il Presidente non possa o non voglia continuare a ricoprire detta carica, il Consiglio Direttivo provvederа alla sua sostituzione scegliendo con propria deliberazione, il nuovo Presidente dell'Associazione fra i membri del Consiglio stesso. Il nuovo Presidente in tal modo nominato resterа in carica fino alla scadenza del mandato del Presidente da lui sostituito.

14-6. Il Presidente dell'Associazione, oltre a quanto sopra indicato, ha i seguenti compiti, poteri e prerogative:

    1. convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
    2. dа concreta esecuzione alle deliberazioni adottate dal Consiglio Direttivo;
    3. in casi di urgenza, può prendere decisioni di competenza del Consiglio Direttivo salvo sottoporle allo stesso appena, possibile.

 

15. IL CONSIGLIO DIRETTIVO:

15-1. L'associazione è amministrata da un consiglio direttivo composto, a scelta dell'assemblea, da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 5 (cinque) tra i membri Soci Fondatori e Soci Ordinari. Il primo Consiglio Direttivo dell'Associazione viene nominato dai Soci Fondatori e menzionato nell'atto costitutivo

15-2. Dalla nomina a consigliere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto.

15-3. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente dell'Associazione.

15-4. All'interno del Consiglio Direttivo, con delibera dello stesso,potranno essere attribuite ai singoli soci compiti e/o cariche (Vicepresidente,Segretario,ecc.).

15-5. Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti e poteri:

  1. realizza gli scopi sociali/umanitari, ponendo in essere ogni iniziativa, atti od attivitа a ciò necessari o utili;
  2. redige i rendiconti annuali d'esercizio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
  3. assume ogni deliberazione relativa al conseguimento degli scopi dell'Associazione come indicati dal presente statuto;
  4. emana tutti i regolamenti previsti dal presente statuto e tutti i regolamenti che riterrà necessari;
  5. determina l'ammontare della quota d'iscrizione;
  6. valuta l'ammissione dei nuovi iscritti sia quali Soci Onorari, sia quali Soci Ordinari, sia quali Soci Ordinari al Seguito;
  7. valuta l'esclusione degli iscritti,nei casi previsti dal presente statuto;
  8. delibera su qualsivoglia altra materia che la Legge od il presente statuto rimettano alla sua competenza.

In altri termini, al consiglio direttivo spetta l'ordinaria e la straordinaria gestione dell'Associazione ivi compresa l'apertura, chiusura, e gestione d’eventuali conti correnti bancari o postali. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei componenti e, qualora il consiglio si compone di un numero pari, prevale il voto del presidente.

15-6. Il Consiglio Direttivo si riserva di redigere apposito regolamento interno, approvato dagli organi preposti, per tutto quanto non previsto nel presente statuto e comunque si applicheranno le vigenti disposizioni di Legge in materia.

15-7. Il Consiglio Direttivo resta in carica per dieci anni ed è rieleggibile.


16. IL VICE PRESIDENTE:

16.1. Il Vice Presidente dell'Associazione viene nominato per la prima volta dai Soci Fondatori e menzionato nell'atto costitutivo, ed in seguito in seno ai membri del Consiglio Direttivo.

16-2. Il vice presidente sostituisce il presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del vice presidente costituisce per i terzi, prova dell'impedimento del Presidente.

16-3. Può essere eletto Vice Presidente dell'Associazione qualsiasi iscritto appartenente al Corpo.

16-4. Il Vice Presidente resta in carica per dieci anni ed è rieleggibile.

 


 

17. IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO:

17-1. Il Segretario viene nominato per la prima volta dai Soci Fondatori e menzionato nell'atto costitutivo, ed in seguito in seno ai membri del Consiglio Direttivo.

17-2. Il segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'assemblea, del consiglio direttivo e coadiuva il presidente e il consiglio direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'associazione.

17-3. Il segretario cura la tenuta del libro verbali delle assemblee, del consiglio direttivo, del comitato esecutivo nonché del libro degli aderenti all'associazione. Può essere eletto Segretario dell'Associazione qualsiasi iscritto appartenente al Corpo in servizio.

17-4. Il segretario resta in carica per dieci anni ed è rieleggibile.

 


 

18. LIBRI DELL'ASSOCIAZIONE:

18-1. Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, del consiglio direttivo e dei revisori dei conti nonché il libro degli aderenti all'associazione.

 


 

19. IL TESORIERE:

19-1. Il Tesoriere dell'Associazione viene nominato per la prima volta dai Soci Fondatori e menzionato nell'atto costitutivo, ed in seguito in seno ai membri del Consiglio Direttivo.

19-2. Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell'associazione e ne tiene contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone, dal punto di vista contabile, il bilancio consuntivo e quello preventivo, accompagnandoli da idonea relazione contabile. Può essere eletto Tesoriere dell'Associazione qualsiasi iscritto appartenente al Corpo in servizio.

19-3. Il Tesoriere resta in carica per dieci anni ed è rieleggibile.

 


 

20. COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI:

20-1. Il collegio dei revisori, ove nominato o ne ricorrono i presupposti di legge, si compone di tre membri effettivi e di due supplenti (questi ultimi subentrano in ogni caso di cessazione di un membro effettivo).

20-2. L'incarico di revisore dei conti è incompatibile con la carica di consigliere.

20-3. Per la durata in carica, la rieleggibilità e il compenso valgono le norme dettate nel presente statuto per i membri del consiglio direttivo.

20-4. I revisori dei conti curano la tenuta del libro delle adunanze dei revisori dei conti, partecipano di diritto alle adunanze dell'assemblea, del consiglio direttivo, con facoltà di parola ma senza diritto di voto, verificano la regolare tenuta della contabilità dell'associazione e dei relativi libri, danno parere sui bilanci.

20-5. Il Collegio dei revisori dei conti resta in carica per dieci anni ed è rieleggibile.

 


 

21. BILANCIO CONSUNTIVO E PREVENTIVO:

21-1. Gli esercizi dell'associazione chiudono il 31 dicembre d’ogni anno.

21-2. Entro il 28 febbraio di ciascun anno, il consiglio direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea entro il 30 aprile.

21-3. Entro il 30 settembre di ciascun anno, il consiglio direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea entro il 31 dicembre.

21-4. I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.


22. AVANZI DI GESTIONE:

22-1. All'associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.

22-2. L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

 


 

23. SCIOGLIMENTO:

23-1. In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.


24. CLAUSOLA COMPROMISSORIA:

24-1. Qualunque controversia sorgesse in dipendenza dell’esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. l'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo alla nomina dell'arbitro sarà provveduto dal Presidente del Tribunale di Roma.

 


 

25. LEGGE APPLICABILE:

25-1. Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente statuto, si deve far riferimento alle norme in materia di Enti contenute nel libro I del Codice civile e, in subordine, alle norme contenute nel libro V del Codice civile.

 


 

26. DURATA DELL'ASSOCIAZIONE:

La durata dell’Associazione è stabilita fino al 31 dicembre 2100.

Cav. Walter Luigi Testa
 
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